Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Nel settore della sicurezza sul lavoro, vi è un documento molto importante da tenere seriamente in considerazione: il DVR, vale a dire il Documento di Valutazione dei Rischi.

Di cosa si tratta? Sostanzialmente, di una relazione disciplinata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (Normativa di riferimento), che le imprese hanno l’obbligo di redigere, permettendone la consultazione agli organi adibiti al controllo.

Il compito basilare del DVR verte tutto attorno all’analisi dei rischi presenti sul posto di lavoro.

Identificare quei fattori che potenzialmente possono compromettere il normale svolgimento delle mansioni lavorative e che possono arrecare danni alla salute mediante malattie e infortuni rientra tra le attività principali da mettere in evidenza all’interno di questa relazione.

Il ricorso a sostanze tossiche o l’uso improprio di macchinari sono due fulgidi esempi.

Tirando le somme, quindi, tocca a chi redige il DVR mettere nero su bianco tutte le misure del caso volte ad evitare i rischi in oggetto.

Va pertanto sottolineato il ruolo degli strumenti di protezione (il casco), dei corsi di formazione, della manutenzione costante dei macchinari e degli impianti produttivi ed infine di tutti i programmi di intervento che minimizzino la soglia di rischio e che, di converso, incrementino il livello generale di sicurezza all’interno del contesto lavorativo.

Cosa deve includere obbligatoriamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

All’interno di questa relazione non devono mai mancare:

  • i dati inerenti all’impresa;
  • la relazione completa indicante i rischi effettivi e potenziali che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro;
  • i criteri utilizzati per identificarli;
  • le contromisure di natura protettiva e preventiva;
  • chi è il rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza e qual è il suo ruolo;
  • chi è il rappresentante territoriale e qual è il suo ruolo;
  • chi è il medico competente e qual è il suo ruolo;
  • quali sono le mansioni maggiormente rischiose a livello lavorativo;
  • con quali competenze tecniche e capacità professionali si può innalzare il livello di sicurezza nell’ambiente di lavoro;
  • l’importanza data all’addestramento e alla formazione, al fine di contenere la soglia di rischio sul lavoro.

La procedura relativa alla relazione del il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): cosa occorre sapere?

L’azienda, al fine di poter redigere questa relazione obbligatoria, deve effettuare necessariamente un accurato sopralluogo del contesto lavorativo, al fine di identificare al meglio ogni sorta di rischio.

Lo step successivo ruota tutto attorno al controllo dei documenti aventi a che fare con l’ambito della sicurezza.

Conclusa questa prima fase di analisi, tocca all’azienda implementare le contromisure necessarie per prevenire e per contenere i rischi individuati.

Poi si passa alle contromisure protettive e a quelle formative da attuare per cercare di eliminare ogni tipo di fattore critico.

A chi tocca redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Solo ed esclusivamente al datore di lavoro. È una sua responsabilità compilarlo e consegnarlo ai vertici aziendali, oltre che al personale, affinché la consultazione sia fattibile.

È bene tenere poi a mente che l’aggiornamento di questo documento deve essere periodico, specie se ci sono cambiamenti di tipo legislativo o di natura aziendale.

In ogni caso, non si dimentichi che il datore di lavoro può richiedere il sostegno di un tecnico in materia di sicurezza sul lavoro, affinché lo aiuti nella stesura del testo.

Possono partecipare in modo attivo alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche il medico competente, il responsabile del servizio di protezione e di prevenzione e il rappresentante dei lavoratori.

Vi è uno specifico termine di validità in riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Assolutamente no. Non c’è alcuna connessione tra l’obbligo di aggiornamento e di revisione della suddetta relazione con il decorso dei termini. Tuttavia, eventuali modifiche devono essere periodiche: a fronte di eventuali cambiamenti attinenti nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, con l’assunzione di forza lavoro, in affiancamento o in sostituzione del personale già presente, e soprattutto a fronte di infortuni.

Infine, si tenga ben a mente che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere presentato da qualsiasi realtà imprenditoriale con almeno 1 dipendente/collaboratore, a partire da 90 giorni dall’inizio delle attività.

Fonte delle informazioni: https://www.studiohs.it/sicurezza-sul-lavoro/documento-valutazione-rischi-dvr/